RICHIESTA DI ACCESSO SEZIONI FOTO AMATORIALI e VIDEO SOFTCORE

Per ottenere l'accesso è necessario richiederlo in QUESTA DISCUSSIONE. Qualsiasi richiesta in Tagboard o in altre sezioni non sarà ritenuta valida

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  1. kfeet
     
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    ARCHEOPODOLOGO

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    Ciao a tutti.

    Avrete notato che dal 24/10/2013 per poter accedere all'area amatoriale è necessario richiedere l'abilitazione all'admin del forum mediante richiesta in un apposito topic.

    Tale decisione è stata presa poichè molti utenti postavano foto amatoriali proprie o prese dai social networks in cui era riconoscibile il volto delle persone ritratte.

    La foto dove è riconoscibile il volto della persona (e dove la stessa persona può riconoscersi) è considerata dalla legge come un ritratto che pertanto è soggetto alla normativa della legge sul diritto d'autore n.633 del 1941!!! www.interlex.it/testi/l41_633.htm (G.U. Del 16/07/1941 n.16 e successive modifiche).

    ART. 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93.

    ART. 97 – Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali o quando la riproduzione è collegata a avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi giudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.

    Poichè risulta difficile far rientrare la foto di piedi negli "scopi scientifici, didattici e culturali" viene però specificato che:

    è vietata al pubblicazione di ogni immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile (come era la sezione in precedenza, accessibile a tutti, anche ai visitatori non iscritti al forum).

    La legge nega la possibilita' di pubblicare la foto perche' in tal modo la persona che é sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine.

    Viceversa, se l’immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, è inserita in un contesto la cui visione sia limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato (in un book cartaceo in una sola copia e non pubblicato su web, in un quadro affisso in locali chiusi al pubblico, in una pagina web protetta da password, in un tabellone esposto solo all'interno di un club o un istituto con accesso limitato ai membri, ecc) in modo che l'immagine sia visibile solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile, la pubblicazione è possibile senza infrangere la legge.

    Per le violazioni alla legge, oltre al singolo utente che ha pubblicato la foto, può essere ritenuto responsabile in solido anche l’amministratore del forum o del blog dove è avvenuta la violazione.

    Ricordo anche le foto dove si vedono minorenni devono essere TASSATIVAMENTE pubblicate con il volto reso irriconoscibile (é sufficiente la pixellatura degli occhi) cope precisa l'articolo 50 del Art. 50 dlgs 196/2003 (legge sulla privacy) www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm

    Art 50 (Notizie o immagini relative a minori) 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

    Edited by kfeet - 3/9/2017, 15:35
     
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2939 replies since 21/2/2013, 10:10   81587 views
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